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Dal 2 Aprile 2006 il Serramentista che commercializza nel mercato
europeo una chiusura oscurante esterna deve apporre obbligatoriamente il
marchio CE, in accordo alla direttiva europea 89/106/CE. La mancanza del marchio sul prodotto commercializzato può comportare
la temporanea sospensione della vendita o, nei casi più gravi, il
sequestro della chiusura oscurante da parte delle autorità competenti.
Per chiusure oscuranti esterne, si
intendono le persiane a battente, gli scuri, gli scuri a soffietto e
le persiane a pannelli scorrevoli. La norma EN 13659 stabilisce che, per poter apporre il marchio CE, il
Serramentista deve effettuare due attività:
Test sul campione iniziale ITT;
Piano di controllo della produzione FPC.
Il test sul campione iniziale ITT consiste nel testare
all’interno della propria azienda o presso un laboratorio, la resistenza al vento della chiusura oscurante esterna.
Fino a quando lo Stato Italiano non definirà il livello minimo di
resistenza al vento che deve essere garantito, il Serramentista può
scegliere l’opzione NPD (che significa Prestazione Non Dichiarata) per
tale proprietà. Il piano di controllo della produzione FPC prevede i controlli da eseguirsi
durante il processo di lavorazione della chiusura oscurante esterna.
Le registrazioni con i risultati dei controlli realizzati nelle varie
fasi del processo produttivo dovranno essere conservate per cinque anni.
Al termine del ciclo produttivo il Serramentista deve rilasciare una
Dichiarazione di Conformità del prodotto alla relativa norma e
apporre l’etichetta sulla chiusura oscurante e sui documenti che la
accompagnano. Tale etichetta dovrà contenere le seguenti informazioni: simbolo grafico
del marchio CE, nome del costruttore, anno di produzione, riferimento
alla norma e informazioni riguardo alla resistenza al vento del prodotto
(opzione NPD se il test non è stato eseguito). |