Marcatura CE

Il marchio CE è un marchio obbligatorio per la libera circolazione dei prodotti nei Paesi aderenti alla Comunità Europea e all’European Free Trade Association (EFTA). Il marchio CE per i prodotti da costruzione, non è un marchio di qualità ma rappresenta un attestato di conformità a tutti i requisiti prescritti dalla Direttiva 89/106/CE del 21 Dicembre 1988. Ogni componente inserito in un involucro edilizio deve, infatti, rispondere ai seguenti sei requisiti essenziali:

1. resistenza meccanica e stabilità
2. sicurezza in caso di incendio
3. sicurezza nell’impiego
4. risparmio energetico e ritenzione del calore
5. protezione dal rumore
6. igiene, salute e ambiente.

All’atto pratico, quindi, il marchio CE attesta che il prodotto finito, esclusa la posa in opera, presenta determinate prestazioni. La conformità di ogni singolo prodotto è determinata dal rispetto delle norme armonizzate emanate dal CEN che definiscono le caratteristiche, le prestazioni e le modalità di prova per testare tali proprietà. Per altri prodotti, invece, per i quali il CEN non ha emanato norme, bisogna fare riferimento al benestare tecnico rilasciato dall’ EOTA.

 

Marchio CE Serramenti

Dal 1 Febbraio 2007 il Serramentista che commercializzerà nel mercato europeo un serramento o una porta pedonale esterna senza il requisito di resistenza al fuoco e/o tenuta al fumo potrà apporre il marchio CE, in accordo alla direttiva europea 89/106/CE. Dal 1 Febbraio 2010 il marchio diventerà obbligatorio. La mancanza del marchio sul prodotto commercializzato potrà comportare la temporanea sospensione della vendita o, nei casi più gravi, il sequestro del serramento da parte delle autorità competenti. La norma EN 14351-1 e la Linea Guida M stabiliscono che, per poter apporre il marchio CE, il Serramentista dovrà effettuare due attività:

Test sul campione iniziale ITT;
Piano di controllo della produzione FPC.

Il test sul campione iniziale ITT consiste nel testare presso gli Istituti Notificati la permeabilità all'acqua, all'aria e al vento e l'isolamento termico del serramento da commercializzare. Questi test potranno essere utilizzati ogni qualvolta il Serramentista commercializzerà un serramento con le medesime caratteristiche di quello testato. Dovranno invece essere eseguiti nuovamente, quando il serramento che si intende commercializzare si differenzia da quella dell'ITT, per dimensioni oppure per prestazione testata, oppure quando cambiano le normative di riferimento. Il piano di controllo della produzione FPC prevede i controlli da eseguirsi durante il processo di lavorazione e assemblaggio del serramento. Le registrazioni con i risultati dei controlli realizzati nelle varie fasi del processo produttivo dovranno essere conservate per cinque anni. La norma ha previsto la possibilità per il Serramentista di avvalersi degli ITT ottenuti dal Gammista, con modalità da definirsi attraverso la stipula di un apposito contratto. Il Serramentista non dovrà quindi sostenere alcuna spesa per gli ITT. Una volta ottenuti gli ITT dal Gammista e seguito il Piano di Controllo della Produzione, se il prodotto da commercializzare è conforme a quanto prescritto dalla norma di prodotto e alle prestazioni dichiarate negli ITT, il Serramentista applicherà sul proprio prodotto il marchio CE con le informazioni necessarie prescritte dalla normativa allegando una Dichiarazione di Conformità.

 

Marchio CE Facciate

Dal 2 Dicembre 2005 il Serramentista che commercializza nel mercato europeo una facciata continua non strutturale deve apporre obbligatoriamente il marchio CE, in accordo alla direttiva europea 89/106/CE. La mancanza del marchio sul prodotto commercializzato può comportare la temporanea sospensione della vendita o, nei casi più gravi, il sequestro della facciata da parte delle autorità competenti. La norma EN 13830 e la Linea Guida M stabiliscono che, per poter apporre il marchio CE, il Serramentista deve effettuare due attività:

Test sul campione iniziale ITT;
Piano di controllo della produzione FPC.

Il test sul campione iniziale ITT consiste nel testare presso gli Istituti Notificati la permeabilità all’acqua, all’aria e al vento e l’isolamento termico della facciata continua da commercializzare. Questi test potranno essere utilizzati ogni qualvolta il Serramentista commercializzerà una facciata continua con le medesime caratteristiche di quella testata. Dovranno, invece, essere eseguiti nuovamente quando la facciata continua che si intende commercializzare si differenzia da quella dell’ITT, per dimensioni e/o per prestazione testata, oppure quando cambiano le normative di riferimento. Il piano di controllo della produzione FPC consiste nel redigere ed osservare un manuale che prevede i controlli da eseguirsi durante il processo di lavorazione della facciata continua. Le registrazioni con i risultati dei controlli realizzati nelle varie fasi del processo produttivo dovranno essere conservate per cinque anni. La norma ha previsto la possibilità per il Serramentista di avvalersi degli ITT ottenuti dal Gammista, con modalità da definirsi attraverso la stipula di un apposito contratto. Il Serramentista non dovrà quindi sostenere alcuna spesa per gli ITT. Una volta ottenuti dal Gammista gli ITT e seguito il Piano di Controllo della Produzione, se il prodotto da commercializzare è conforme a quanto prescritto dalla norma di prodotto e alle prestazioni dichiarate negli ITT, il Serramentista applicherà sul proprio prodotto il marchio CE con le informazioni necessarie prescritte dalla normativa allegando una Dichiarazione di Conformità.

 

Marchio CE Chiusure Oscuranti

Dal 2 Aprile 2006 il Serramentista che commercializza nel mercato europeo una chiusura oscurante esterna deve apporre obbligatoriamente il marchio CE, in accordo alla direttiva europea 89/106/CE. La mancanza del marchio sul prodotto commercializzato può comportare la temporanea sospensione della vendita o, nei casi più gravi, il sequestro della chiusura oscurante da parte delle autorità competenti. Per chiusure oscuranti esterne, si intendono le persiane a battente, gli scuri, gli scuri a soffietto e le persiane a pannelli scorrevoli. La norma EN 13659 stabilisce che, per poter apporre il marchio CE, il Serramentista deve effettuare due attività:

Test sul campione iniziale ITT;
Piano di controllo della produzione FPC.

Il test sul campione iniziale ITT consiste nel testare all’interno della propria azienda o presso un laboratorio, la resistenza al vento della chiusura oscurante esterna. Fino a quando lo Stato Italiano non definirà il livello minimo di resistenza al vento che deve essere garantito, il Serramentista può scegliere l’opzione NPD (che significa Prestazione Non Dichiarata) per tale proprietà. Il piano di controllo della produzione FPC prevede i controlli da eseguirsi durante il processo di lavorazione della chiusura oscurante esterna. Le registrazioni con i risultati dei controlli realizzati nelle varie fasi del processo produttivo dovranno essere conservate per cinque anni. Al termine del ciclo produttivo il Serramentista deve rilasciare una Dichiarazione di Conformità del prodotto alla relativa norma e apporre l’etichetta sulla chiusura oscurante e sui documenti che la accompagnano. Tale etichetta dovrà contenere le seguenti informazioni: simbolo grafico del marchio CE, nome del costruttore, anno di produzione, riferimento alla norma e informazioni riguardo alla resistenza al vento del prodotto (opzione NPD se il test non è stato eseguito).